Amministrazione Trasparente

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e integrità

– Rinnovo Piano 2024
– Mappatura delle aree di rischio 2023

– Piano Triennale Anticorruzione Trasparenza 2023-2025
– PTPCT definitivo anno 2022-2024
– MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO PTPCT 2022-2024
Piano Triennale AnticorruzioneTrasparenza Integrità 2021-2023
Piano Triennale Anticorruzione Trasparenza 2017-2020

Codice di Comportamento

Codice etico e di comportamento

Regolamenti

– Regolamento interno

 

Atti generali (Regolamenti, Leggi, Disposizioni generali, Codici)

Art. 12 c. 1 d. lgs 33/2013 – Fermo  restando  quanto  previsto  per  le  pubblicazioni  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11  dicembre 1984, n. 839, e dalle relative  norme  di  attuazione,  le  pubbliche amministrazioni  pubblicano   sui   propri   siti   istituzionali   i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate  nella   banca   dati   «Normattiva»   che   ne   regolano l’istituzione,  l’organizzazione   e   l’attività.   Sono   altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi  e  le  istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni  atto  che  dispone  in  generale sulla  organizzazione,   sulle   funzioni,   sugli   obiettivi,   sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche  che  le  riguardano  o  si   dettano   disposizioni   per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

OPO di Modena mette a disposizione di cittadini tutte le norme nazionali o regolamentari che guidano il funzionamento dell’amministrazione. In particolare sono state distinte le norme nazionali, i regolamenti interni e gli atti amministrativi interni:

  • Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse. (GU n.241 del 23-10-1946);
  • Decreto del Presidente Della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse. (GU n.112 del 16-5-1950 – Suppl. Ordinario);
  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 – Suppl. Ordinario n. 112 );
  • Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.3 del 4-1-2013);
  • Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013 ) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255);
  • Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190“;
  • Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012 )
  • Legge 6 novembre 2012, n. 190. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
  • Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
  • Legge 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti.
  • Legge 7 agosto 1990 n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
  • Legge 11 gennaio 2018 n. 3. Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Consulenti:

i consulenti

 

Elenco fornitori aggiornato:
– Elenco fornitori 2023
– Elenco Fornitori 2022

Personale

– Incarichi amministrativi di vertice: il Collegio Provinciale delle Ostetriche di Reggio Emilia non ha personale dipendente.
– Dirigenti: il Collegio Provinciale delle Ostetriche di Reggio Emilia non ha conferito incarichi direttivi.
– Personale non a tempo indeterminato: il Collegio Provinciale delle Ostetriche di Reggio Emilia non ha personale dipendente.

Bandi di concorso

Non si effettuano bandi e concorsi, non c’è personale dipendente.

 

Bandi di gara e contratti

Dall’OPO di Reggio Emilia non sono stati indetti i bandi di gara, ma solo affidamenti diretti ( vedi pagina Consulenti e collaboratori ).

Controlli e rilievi sull’amministrazione

 Attestazione oiv 2023

 

Griglia di Rilevazione amministrazioni 2021

 

Pagamenti dell’amministrazione

Contratto PagoPA

O.P.O. Reggio Emilia aderente alla piattaforma PagoPA dal 20/07/2020

Sovvenzioni, contributi, sussidi

OPO Reggio Emilia non ha erogato sovvenzioni, contributi o sussidi.





Privacy

La gestione ed il trattamento dei dati viene effettuata unicamente dall’amministrazione che pubblica online le informazioni. La Gazzetta Amministrativa non è autorizzata a modificare, cancellare e/o eliminare i dati pubblicati dagli Enti che utilizzano i servizi gratuiti “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”. I dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Qualsiasi richiesta deve essere inoltrata direttamente all’amministrazione che ha caricato online i dati.